Art. 3.
(Compiti degli ispettori tecnici).

      1. Gli ispettori tecnici hanno il compito di svolgere attività di assistenza tecnico-didattica per ciascuna istituzione scolastica ed educativa, secondo piani regionali di intervento predisposti dalle conferenze regionali degli ispettori tecnici di cui all'articolo 4, in attuazione delle direttive annuali del Ministro della pubblica istruzione, di cui al comma 2 dell'articolo 2.
      2. Gli ispettori tecnici svolgono compiti di coordinamento, promozione e vigilanza, nel territorio, delle attività disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, secondo le linee di intervento definite dalle direttive del Ministro della pubblica istruzione, recepite dai piani regionali di cui all'articolo 4 della presente legge.
      3. Gli ispettori tecnici svolgono, altresì, compiti di consulenza tecnica, di studio e di ricerca; attendono alle ispezioni disposte dall'ufficio regionale di appartenenza o dal Ministro della pubblica istruzione.
      4. Le conferenze regionali degli ispettori tecnici di cui all'articolo 4 esprimono pareri sulle questioni di competenza del servizio ispettivo tecnico della scuola che gli uffici regionali ritengono di sottoporre loro.

 

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